STATO CIVILE - Matrimonio - Morte del coniuge
Trascrizione tardiva del matrimonio canonico – nessuna incidenza sui diritti acquisiti dai terzi – pretese del coniuge superstite sul patrimonio relitto – inammissibili nei confronti degli eredi del coniuge decedutoSecondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’art. 14, comma 3, della legge 27 maggio 1929, n. 847, il quale dispone che la trascrizione del matrimonio canonico, ove effettuata dopo il decorso di cinque giorni dalla celebrazione, non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi, include fra detti terzi gli eredi, sia legittimi che testamentari, e, pertanto, comporta, in ipotesi di trascrizione post mortem, non più consentita a seguito della modifica del Concordato con la Santa Sede ratificata con legge 25 marzo 1985, n. 121, che il coniuge superstite non può avanzare pretese sul patrimonio relitto nei confronti di detti eredi (Cassazione, Sez. Un., 4 giugno 1992, sentenza n. 6845; Cassazione, Sez. II, sentenza 4 maggio 2010, n. 10734).
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