STATO CIVILE - Un mese e mezzo dopo la sentenza della Corte costituzionale sul cognome: alcune considerazioni operative

L’accordo fra i genitori diventa l’elemento centrale non solo per la scelta del cognome ma anche per la stessa ricevibilità della dichiarazione di nascita

Approfondimento di W. Damiani

La sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022 ha prodotto un autentico cambio di rotta relativamente all’attribuzione del cognome alla nascita, riscrivendo quella che fino a poco tempo fa era una regola che affondava le proprie radici nella concezione patriarcale della famiglia.
Dal 2 giugno (giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale) gli uffici di stato civile si sono trovati ad operare in un quadro normativo nuovo, nel quale è venuto meno qualsiasi automatismo e tutto viene rimesso all’accordo dei genitori, che diventa il presupposto indispensabile per attribuire il cognome al momento della dichiarazione di nascita.
Ovviamente la scelta non è libera in assoluto in quanto la sentenza della Corte costituzionale ha comunque delimitato il perimetro degli elementi utilizzabili ai cognomi dei genitori, la cui combinazione può produrre quattro diversi risultati: cognome paterno e cognome materno; cognome materno e cognome paterno; solo cognome paterno; solo cognome materno.

> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *