Una nuova anagrafe, da marzo. Per gli stranieri che stipulino accordo d'integrazione.

Una nuova anagrafe, da marzo. Per gli stranieri che stipulino accordo d’integrazione.

Come noto, l’art. 1, 25 L. 15/7/2009, n. 94 ha introdotto l’art. 4.bis al D. Lgs. 25/7/1998, n. 286, con cui è stato istituito l’accordo d’integrazione (mediaticamente noto come “permesso di soggiorno a punti”).
Con il dPR 14/9/2011, n. 179, che entra in vigore dopo 120 giorni (10/3/2012), se ne dettano le norme regolamentari attuative.
Tra le altre,è prevista (art. 3) la partecipazione – gratuita – ad una sessione (di durata da 5 a 10 ore) di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, una sorta di “Educazione Civica” come previsto, un tempo, nella scuola media (specie prima dell’unificazione della scuola d’obbligo di 2° grado). Per quanto riguarda i test di conoscenza della lingua italiana, essi sono estesi, nella Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, anche alla conoscenza della lingua tedesca: va bene la tutela del bi-linguismo, ma pensiamo a qualche straniero che già ha difficoltà di apprendimento di una sola lingua (magari per appartenere a popolazioni tradizionalmente auto-aggreganti).
L’art. 7 prevede, per gli stranieri che, stipulato l’accordo d’integrazione, raggiungano un numero di cretiti (i “punti” dei mass-media) pari o superiore a 40, una sorta di “premio”, costituente in “agevolazioni per la fruizione di specifiche attività culturali e formative” (sic!), le quali somunque sono erogate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali se ne abbia i soldi, con la solita clausola dell’indifferenza finanziaria, cioè: “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Trascurando tale ultima clausola, non è chiaro quale possa essere il contenuto di tali agevolazioni (biglietto d’ingresso al cineforum?), ma forse gli stranieri controporte dell’accordo d’integrazione preferirebbero qualche cosa più direttamente, e materialmente, collegabile alla loro presenza sul territorio (es.: unma qualche “corsia preferenziale” ins ede di rinnovo del permesso di soggiorno, oppure un prolungamento nella sua durata di validità, oppure altre agevolazioni pratiche).
Con l’art. 9 viene istituita, presso il MIN (Dipart. Lib. Civ. e Immigr.) una “nuova” Anagarafe, cioè l’Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione”, nella quale (compeltamente informatizzata ed interconnessa con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti) vengono riportati: a) i dati anagrafici a.1) del medesimo e a.2) dei componenti del nucleo familiare, b) gli estremi dell’accordo, c) i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, d) il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica, e) gli estremi delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, f) le vicende modificative ed estintive dell’accordo.. Gli estremi dell’accordo e delle determinazioni assunte (e loro modfiche) sono comunicati tempestivamente, con modalità informatiche, alla questura (non basterebbe l’interconnessione?), ai fini del rilascio/ rinnovo del permesso di soggiorno. Analoga comunicazioneè data allo straniero, al quale è riconosciuto un accesso diretto all’anagrafe, per controllare l’iter dell’accordo da lui (o, lei) stipulato.
Una considerazione a latere: nel regolamento così approvato vi sono dei termini, sia per le verifiche che per altro: con le situazioni di difficoltà in cui si trovano ad operare gli S.U.I. e le questure, saranno, realisticamente, rispettabili?

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