Verifica della residenza ai fini del rilascio dell'assegno di invalidità

Verifica della residenza ai fini del rilascio dell’assegno di invalidità

Le prestazioni per invalidità civile possono essere corrisposte dall’Inps solo se il soggetto interessato abbia dimora effettiva, stabile e abituale in Italia.

Lo ha precisato lo stesso Ente di previdenza nel messaggio n. 20966/2013 in risposta ad alcune richieste di chiarimenti formulate da parte delle proprie strutture territoriali.

La residenza, osserva l’Inps, ai sensi dell’articolo 43 del Codice Civile, è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Pertanto l’ente previdenziale dà rilievo al requisito fattuale e non formale e richiamando la disciplina comunitaria in materia (art. 70 del Regolamento Ce n. 883/2004) di non esportabilità delle prestazioni assistenziali e di invalidità, impone agli uffici periferici territoriali dell’Inps la verifica e il controllo dell’effettiva dimora in Italia del titolare della prestazione d’invalidità civile.

Verrà disposta la sospensione della prestazione qualora risulti la permanenza (dimora) fuori dal territorio italiano per un periodo superiore a sei mesi, tranne il caso di sussistenza di motivi di causa maggiore o per gravi motivi sanitari idoneamente documentati.

Decorso un anno dalla sospensione e verificato il permanere della mancanza del requisito della residenza, sarà disposta la revoca definitiva della prestazione.

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